il tratto sul fiume aniene
PROVINCIA DI ROMA
Servizio Caccia e Pesca
Dipartimento V Servizio 3
Ordinanza Presidenziale n. 12 del 26.03.2010
Oggetto: Istituzione lungo il fiume Aniene di un tratto controllato riservato alla pesca a mosca.
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 15 comma 3, lettera b della L.R. 7/12/90, n. 87 che affida al Presidente della Giunta Provinciale, sentita la Commissione Consultiva Provinciale per la Pesca nelle Acque Interne, la possibilità di istituire zone di pesca controllata o sperimentale nelle quali può essere autorizzato l’esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti.
Vista la delega del Presidente della Provincia On.le Nicola Zingaretti che conferisce all’Assessore alle Politiche dell’Agricoltura On. Aurelio Lo Fazio, la trattazione delle attività attribuite alle Province dalla Legge Regionale 7.12.90 n° 87 e dalla Legge Regionale 2.5.95 n°16;
Vista la richiesta dell’Associazione DANIKA CLUB relativa al rinnovo dell’istituzione di un tratto di fiume Aniene riservato alla pesca con la mosca artificiale lanciata con coda di topo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale per la Pesca nelle Acque Interne nella seduta del 25.03.2010
D E T E R M I N A
- Di istituire, lungo il fiume Aniene, a partire dalla diga ENEL di Scalelle fino alla foce del fosso Piscicarello, per una lunghezza di circa 2000 metri, un tratto controllato, riservato alla pesca a mosca.
- Il tratto di fiume Aniene sopra indicato sarà riservato esclusivamente alla pesca a mosca, dalle ore 06 del giorno 31 marzo 2010 alle ore 19 del 30 marzo 2013;
- L’esercizio della pesca a mosca nel tratto sopra indicato è consentito ai titolari di licenza di pesca nelle acque interne (per i cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero, limitatamente ad un periodo di tre mesi, sarà sufficiente aver effettuato il solo versamento dell’importo relativo alle tasse di concessione regionale).
- Nel tratto interessato la pesca a mosca può essere esercitata esclusivamente con canna per frustare e coda di topo recante una mosca artificiale montata su un amo privo di ardiglione.
- E’ vietato l’uso degli streamer, moschere, la piombatura del finale e di code comunque appesantite.
- E’ vietato l’uso di qualsiasi sistema di segnalazione di abboccata (segnalatori).
- E’ vietato l’uso del guadino anche come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato con canna.
-E’ vietato detenere pesci catturati al di fuori del tratto.
- I pescatori dovranno porsi ad una distanza di rispetto di almeno 30 metri l’uno dall’altro.
- Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di una sola trota di taglia non inferiore ai 35 centimetri. Gli eventuali altri pesci allamati dovranno essere immediatamente rimessi in acqua con la massima cura.
- Il tratto sperimentale riservato alla pesca a mosca sarà delimitato da apposite tabelle.
-Per le violazioni delle disposizioni previste nella presente regolamentazione si applica la sanzione amministrativa prevista nella tabella allegata all’art. 43 n° d’ordine 23 della L.R. 7/12/90, n. 87 (da € 51,00 a € 309,00).
P.IL PRESIDENTE
L’Assessore alle Politiche dell’Agricoltura
On. Aurelio Lo Fazio
